mercoledì 27 gennaio 2010

Sul «Made ln Italy» va ascoltata la Ue

Che la notizia dell`avvio dell`esame del disegno di legge sull`etichettatura obbligatoria dell`origine dei prodotti e sulla tutela del «made in Italy» presso la Commissione industria del Senato l`abbia dovuta apprendere dai giornali lo trovo a dir poco imbarazzante, ma che l`Italia, dopo l`approvazione della legge in novembre alla Camera non abbia ancora mandato il testo in Europa per un confronto lo reputo addirittura impensabile.” Questa la premessa dell`intervento di Cristiana Muscardini (Vicepresidente della Commissione per il Commercio internazionale del Parlamento europeo)

Come vicepresidente della Commissione per il Commercio internazionale e soprattutto come promotrice, insieme ad altri eurodeputati italiani, del «comitato made in», sono assolutamente consapevole di quanto l`etichettatura di origine obbligatoria sia importante per il nostro paese, ma credo fermamente che l`accresciuto ruolo dei parlamentari nazionali previsto dal Trattato di Lisbona debba essere utilizzato secondo procedure opportune al fine di fare tutti il massimo per raggiungere l`obiettivo.
Con la designazione del nuovo commissario al Commercio internazionale, il belga Karel De Gucht, pensiamo ad una risoluzione positiva, afferma la vicepresidente,ma non dobbiamo dimenticare che non è ancora chiaro se la base di discussione e compromesso tra Parlamento e Consiglio, con il quale dal l ° dicembre c`è la codecisione, sarà il testo integrale presentato dal commissario Mendelson nel 2006 o la proposta della Ashton abbozzata nell`autunno 2009 con l`ipotesi di un regolamento provvisorio ridotto.
Nei prossimi mesi ci attende un confronto serrato tra Parlamento e Consiglio, ci preannuncia la vicepresidente, per far sì che l`Europa abbia la stesso peso di suoi partner e competitori commerciali come Cina, Canada, Stati Uniti che già da molto tempo hanno il vincolo di denominazione di origine dei prodotti che entrano nei loro territori e  si augura che gli attori coinvolti valutino immediatamente l`opportunità di notificare fin da ora alle autorità europee il testo della proposta di legge sul «made in Italy».
 E aggiunge: se cioè risultasse che la normativa italiana non è compatibile, in tutto o in parte, con l`insieme delle disposizioni europee sancite dal diritto comunitario, potremmo aspettarci l`irrigidimento delle istituzioni europee, irrigidimento che porterebbe portare ad un ulteriore rallentamento dell`iter per l`approvazione di un regolamento che per noi è vitale come europei e come italiani.
Abbiamo la necessità di far comprendere che la denominazione di origine dei manufatti non è soltanto un problema italiano, come alcuni governi europei sostengono, si tratta infatti, attraverso un regolamento ampio e chiaro, di tutelare i consumatori e di dare regole chiare alla concorrenza a tutela delle nostre imprese manifatturiere.
Fondamentale quindi attivare sinergie come è già avvenuto con buoni risultati nei frequenti confronti tra il viceministro Urso e i parlamentari italiani della Commissione per il Commercio internazionale.

Fonte: Il  Giornale

martedì 26 gennaio 2010

DdL Made in Italy: primo rallentamento al Senato

Presso la Commissione Industria del Senato, dove da poco era iniziato l’esame del ddL 1930 e degli abbinati, è stato costituito un Comitato ristretto. Detto organo, composto da un senatore per ciascun gruppo parlamentare, è incaricato di proseguire l’esame del disegno di legge sull’etichettatura del Made in Italy (prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri).

Il Comitato ristretto svolgerà inoltre delle audizioni informali, al fine di approfondire la questione e acquisire altri utili elementi informativi.

Non resta che attendere e sperare che non sia vanificata la rapidità con cui a Montecitorio la X Commissione Attività produttive ha concluso in maniera bipartisan l’esame del provvedimento.


lunedì 18 gennaio 2010

Il "Made in" sbarca al Senato


Questa settimana la Commissione industria del Senato inizierà l’esame del disegno di legge sul “made in Italy”, approvato il novembre scorso all’unanimità dalla Camera dei deputati. Non vengano annunciati forti sconvolgimenti visto che il testo è appoggiato da tutti gli schieramenti politici. Inoltre, la legge se approvata potrebbe indurre la Commissione europea a varare un regolamento valido in tutti i paesi.

Per il settore calzaturiero, è intervenuto Rossano Soldini, imprenditore e past president di ANCI, che si dice fiducioso in una forte ripresa della produzione italiana. Oggi, secondo l’intervistato, troppi produttori si avvantaggiano con il lavoro minorile e il dumping valutario cinese, uccidendo le piccole imprese familiari, con questa legge molti di queste disuguaglianze verrebbero meno.

venerdì 8 gennaio 2010

Ddl n.1930 - "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri"

La prossima settimana, alla riapertura dei lavori del Senato, scopriremo se ci sarà la volontà di portare avanti il provvedimento sul "Made in Italy" recentemente trasmesso dalla Camera. Di seguito viene riportato il testo del disegno di legge.

Art. 1. - (Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»)
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2. - (Norme di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», di cui all’articolo 1, nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) al rafforzamento del sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell’affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero; c) all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità.
4. All’attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. - (Misure sanzionatorie)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vìoli le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L’impresa che vìoli le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno.
3. Al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all’accertamento dell’osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall’articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.
4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

giovedì 7 gennaio 2010

Obuv Mir Koži, Mostra Internazionale della Calzatura e degli articoli di pelletteria Mosca, Expocentr


Obuv’ Mir Koži, organizzata da ANCI e da Fairsystem, società del gruppo Bolognafiere, è diventata negli anni la più importante rassegna dedicata alla calzatura di prodotto di medio-alto e alto livello in Russia.
Ogni anno ciascuna delle due edizioni della rassegna, quella primaverile di marzo e quella autunnale di ottobre, registra la presenza di oltre 200 imprese italiane del settore calzaturiero (e pelletteria); aziende leader che presentano le nuove collezioni create appositamente per i mercati dei Paesi della C.S.I. (Russia, Bielorussia, Ucraina, Kazakistan e Asia Centrale) su una superficie espositiva di 5.000 metri quadrati netti.
Dopo il Micam Shoevent di Milano, Obuv’ Mir Koži è un appuntamento fondamentale per consolidare le relazioni commerciali e avviare nuovi contatti con una potenziale vastissima fascia di clienti.
Obuv’ Mir Koži, infatti, è visitata dai buyer più importanti provenienti da tutte le regioni e le Repubbliche della Federazione Russa e dagli Stati russofoni che gravitano nell'orbita commerciale del gigante euro-asiatico: Ucraina, Kazakistan, Bielorussia.

La partecipazione italiana alla Obuv’ Mir Koži è sempre accompagnata dalle iniziative promozionali che ANCI realizza in collaborazione con l’Ufficio ICE, l’Istituto del Commercio Estero, di Mosca - inviti di delegazioni di buyer, aree ristorazione, campagne promozionali, serate di gala - e con il proprio ufficio stampa, il quale organizza speciali eventi dedicati ai media durante i quattro giorni della rassegna.
La prossima edizione avrà luogo dal 23 al 26 marzo 2010 all’interno del padiglione 7 - sale 1,2,3,4,5 e 6 – e padiglione 4 del quartiere Expocentr di Mosca.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria operativa presso:
Fairsystem s.p.a.
Via Maserati 16, 40128 Bologna
Tel. +39 051 282848, fax +39 051 282895
fairsystem@fairsystem.it

martedì 5 gennaio 2010

11° Bando di Concorso ANCI-MIUR "I passi giusti della calzatura italiana: una sfida che si rinnova nel mondo ! ”

E' giunto alla 11a edizione il bando di Concorso che vede ANCI e MIUR partner per diffondere i valori della scuola e del lavoro.

Il tema di quest'anno è sintetizzato nel titolo: "I passi giusti della calzatura italiana: una sfida che si rinnova nel mondo !”

Le scuole interessate dovranno far pervenire l'adesione alla Segreteria Organizzativa entro il 14 maggio 2010. ANCI è a disposizione per programmare visite di istruzione e stages aziendali a supporto della conoscenza del settore.

Download Bando e allegati a fondo pagina

link alla pagina relativa sul sito del MIUR:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot11872_09.shtml

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Il nuovo blog dell'ANCI


L' Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani presenta il suo nuovo blog.

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